Resource icon

Art. 559

Art. 559.
(Custodia dei beni pignorati).

Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i
frutti, senza diritto a compenso...
You do not have permission to view the full content of this resource. Accedi o registrati ora.
Autore
Dimitri
Visualizzazioni
53
First release
Last update
Voto recensione
0.00 stelle/a 0 voti

More resources from Dimitri

Indietro
Top