Art. 557.
(( (Deposito dell'atto di pignoramento).))
((Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di
trascrizione...
(( (Deposito dell'atto di pignoramento).))
((Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di
trascrizione...
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