Art. 553.
(Assegnazione e vendita di crediti).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il
giudice dell'esecuzione le assegna in...
(Assegnazione e vendita di crediti).
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili
immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il
giudice dell'esecuzione le assegna in...
You do not have permission to view the full content of this resource.
Accedi o registrati ora.