Art. 551.
(Intervento).
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli
525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere
luogo oltre la prima udienza di...
(Intervento).
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli
525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere
luogo oltre la prima udienza di...
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