Art. 544.
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato).
Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi
detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza
ordine di giudice.
Se il...
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato).
Se il credito pignorato e' garantito da pegno, s'intima a chi
detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza
ordine di giudice.
Se il...
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