Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere
venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati...
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere
venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati...
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