Art. 536.
(Trasporto e ricognizione delle cose da vendere).
Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le
cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere
l'intervento della forza...
(Trasporto e ricognizione delle cose da vendere).
Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le
cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere
l'intervento della forza...
You do not have permission to view the full content of this resource.
Accedi o registrati ora.