Art. 515.
(Cose mobili relativamente impignorabili).
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e
la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
dall'immobile soltanto in mancanza...
(Cose mobili relativamente impignorabili).
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e
la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
dall'immobile soltanto in mancanza...
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