Resource icon

Art. 515

Art. 515.
(Cose mobili relativamente impignorabili).

Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e
la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
dall'immobile soltanto in mancanza...
You do not have permission to view the full content of this resource. Accedi o registrati ora.
Autore
Dimitri
Visualizzazioni
31
First release
Last update
Voto recensione
0.00 stelle/a 0 voti

More resources from Dimitri

Indietro
Top