Art. 507.
(Forma dell'assegnazione).
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione
contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante,
di quelli intervenuti, del debitore, ed...
(Forma dell'assegnazione).
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione
contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante,
di quelli intervenuti, del debitore, ed...
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