Art. 504.
(Cessazione della vendita forzata).
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare
quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei
crediti menzionati nell'articolo 495...
(Cessazione della vendita forzata).
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare
quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei
crediti menzionati nell'articolo 495...
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