Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono
trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta
l'assegnazione o la...
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono
trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta
l'assegnazione o la...
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