Resource icon

Art. 497

Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono
trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta
l'assegnazione o la...
You do not have permission to view the full content of this resource. Accedi o registrati ora.
Autore
Dimitri
Visualizzazioni
31
First release
Last update
Voto recensione
0.00 stelle/a 0 voti

More resources from Dimitri

Indietro
Top