Art. 496.
(Riduzione del pignoramento).
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei
beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di
cui all'articolo precedente, il...
(Riduzione del pignoramento).
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei
beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di
cui all'articolo precedente, il...
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