Resource icon

Art. 489

Art. 489.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni).

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si
fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di
precetto; quelle ai creditori...
You do not have permission to view the full content of this resource. Accedi o registrati ora.
Autore
Dimitri
Visualizzazioni
34
First release
Last update
Voto recensione
0.00 stelle/a 0 voti

More resources from Dimitri

Indietro
Top