Art. 487.
(Forma dei provvedimenti del giudice).
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice
stesso modificata o revocata finche'...
(Forma dei provvedimenti del giudice).
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice
stesso modificata o revocata finche'...
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